Art. 15.
               Autorizzazioni allo scarico e controlli
 
   1.  Le  domande  di  autorizzazione  allo  scarico sono presentate
all'Autorita' competente al controllo,  accompagnate  dalla  puntuale
precisazione  delle  caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico terminale:
     a)  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge
per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati;
     b)  contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli
insediamenti nuovi.
   2.  Sono  tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei
tempi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo:
     a)  i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe
A) lettere a) e c), comma 2. dell'articolo 14;
     b)  i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe
B) lettera a), comma 4. dell'articolo 14 che abbiano una  consistenza
media annuale: lino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi
ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a  1.000  capi  cunicoli,
sempreche'  sussista  la disponibilita' di almeno 1 ettaro di terreno
agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame.
   3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata in forma definitiva per tutti
gli  scarichi  che  rispettano  i  limiti  di  accettabilita'  e   le
prescrizioni di cui alla presente legge.
   4.   Prima   dell'autorizzazione   definitiva   viene   rilasciata
un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte
a  non  peggiorare  le  attuali caratteristiche qualitative del corpo
idrico ricettore dello scarico.