Art. 15. Autorizzazioni allo scarico e controlli 1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorita' competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati; b) contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli insediamenti nuovi. 2. Sono tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo: a) i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe A) lettere a) e c), comma 2. dell'articolo 14; b) i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe B) lettera a), comma 4. dell'articolo 14 che abbiano una consistenza media annuale: lino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, sempreche' sussista la disponibilita' di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame. 3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilita' e le prescrizioni di cui alla presente legge. 4. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.