Art. 16. Recapito degli scarichi 1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono sempre ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo solo se caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, nei casi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 17.