Art. 16.
                        Recapito degli scarichi
 
   1.  Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono
sempre ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul  suolo
e  nel  sottosuolo  solo  se  caratterizzati di norma da un volume di
scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi  al  giorno,  nei
casi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 17.