Art. 17.
               Disciplina deglio scarichi della classe A)
 
  .  Gli  scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati
di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono cosi' disciplinati:
     a)  nel  caso  di  scarico  in  corpi  idrici  superficiali sono
sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
ai  limiti  di  accettabilita'  di  cu'i all'Allegato 1; se di volume
maggiore  o  uguale  a  centocinquanta  metri  cubi  al  giorno  sono
sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilita' di cui
alla tabella 2-IV dell'Allegato 2;
     b)  nel  caso  di  scarico  puntuale  su suolo o nel sottosuolo,
limitatamente  agli  insediamenti  caratterizzati  da   uno   scarico
inferiore  o  uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una
consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri  cubi  o  una  capienza
inferiore  a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento
realizzati  secondo  le  prescrizioni  previste, per gli insediamenti
civili di analoga consistenza, dall'Allegato n. 5 della delibera  del
Comitato  dei  Ministri  del  4  febbraio  1977,  nonche'  secondo le
prescrizioni emanate dall'Autorita' competente al controllo.
   2.  Gli  scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti,
fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma 1.
   3.  E'  ammesso  in  via  eccezionale  e solo per gli insediamenti
esistenti o a questi equiparati lo  scarico  puntuale  sul  suolo  di
volumi  comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel
rispetto delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b)  del  comma  1,
nonche'  nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  dei  limiti temporali
impartiti dall'Autorita' competente al controllo.