Art. 18.
           Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
 
   1.  Gli  scarichi  degli  insediamenti  civili nuovi ed esistenti,
adibiti  ad  attivita'  sanitaria,  sono   sottoposti   ad   adeguato
trattamento  di  disinfezione  nei tempi e con le modalita' stabilite
dall'Autorita' competente al controllo.