Art. 19.
               Disciplina degli scarichi della classe B)
 
   1.  Gli  scarichi  degli  insediamenti civili esistenti o a questi
equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico
in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
     a)  entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai
limiti ottenibili,  relativamente  ai  materiali  solidi,  attraverso
l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali
solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;
     b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai
limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2.
   2.  Gli  scarichi  degli  insediamenti  civili  nuovi  in  caso di
recapito  in  corpi  idrici   superficiali   sono   sottoposti   fino
dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV
dell'Allegato 2.
   3.  Gli scarichi puntuali degli insediamenti civili esistenti o ad
essi  equiparati  in  caso  di  recapito   sul   suolo   sono   cosi'
disciplinati:
     a)  se  appartenenti  alla  sottoclasse  a)  di  cui  al comma 4
dell'art. 14: lo  scarico  puntuale  e'  sottoposto  entro  due  anni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge  ai  limiti  di
accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio  1976,  n.
319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento su terreno
ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione  del  D.P.R.  10
settembre 1982, n. 915;
     b)  se  appartenenti  alla  sottoclasse  b)  di  cui  al comma 4
dell'articolo 14: lo scarico puntuale e' sottoposto  entro  due  anni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge  ai  limiti  di
accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio  1976,  n.
319  e  successive  modiche  ed  integrazioni; lo spandimento rientra
nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
   4.   Per  gli  insediamenti  di  cui  alla  lettera  b),  comma  2
dell'articolo 15, tenuti alla sola notifica, lo scarico  puntuale  e'
assimilato  allo  spandimento su terreno a fini agricoli ed e' sempre
ammesso nell'ambito della presente  legge  nel  rispetto  del  limite
quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme
igienico-sanitarie.
   5.  Gli  scarichi  puntuali  sul  suolo  degli insediamenti civili
nuovi,  sono  sottoposti   fino   dall'attivazione   ai   limiti   di
accettabilita'  di  cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n.
319 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ad  eccezione  degli
insediamenti   di   cui   al   comma   4   per  i  quali  vale,  lino
all'attivazione, la disciplina del medesimo comma.