Art. 19. Disciplina degli scarichi della classe B) 1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti: a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1; b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2. 3. Gli scarichi puntuali degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati in caso di recapito sul suolo sono cosi' disciplinati: a) se appartenenti alla sottoclasse a) di cui al comma 4 dell'art. 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento su terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; b) se appartenenti alla sottoclasse b) di cui al comma 4 dell'articolo 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiche ed integrazioni; lo spandimento rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 4. Per gli insediamenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale e' assimilato allo spandimento su terreno a fini agricoli ed e' sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie. 5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi, sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4 per i quali vale, lino all'attivazione, la disciplina del medesimo comma.