Art. 11.
 Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori
 
   1.  I  comuni  possono  istituire  assegni  a  favore degli alunni
residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole di secondo grado.
   2. Gli assegni  di  studio,  di  laurea  annuale,  sono  conferiti
mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:
     a)  gli  alunni  iscritti  al primo anno di scuola secondaria di
secondo grado;
     b) gli alunni che hannno conseguito la promozione per scrutinio;
     c) i candidati esterni che  hanno  conseguito  l'idoneita'  alla
classe succesiva.
   3.  I  comuni  stabiliscono  il  numero degli assegni di studio da
mettere a concorso, il loro importo, le modalita' di assegnazione  ed
i  criteri  di valutazione dei titoli i quali devono tenere conto del
merito scolastico e  delle  condizioni  economiche  e  sociali  della
famiglia.
   4. L'assegno di studio non e' comulabile con altri assegni o borse
di  studio,  con  il posto gratuito in convitto, anche se a carico di
altri enti, associazioni o istituzioni, nonche'  con  altri  benefici
previsti dalla prsente legge. All'alunno e' data facolta' di opzione.