Art. 12.
                        Residenze e convitti
 
   1.  I  comuni  per  consentire  la  frequenza di scuole secondarie
superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire,  anche
mediante   convezioni,  residenze  e  convitti  riservati  ad  alunni
provenienti da altri territori con  rette  a  carico  dei  comuni  di
residenza dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi succesivi.
   2.  I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia
pubblici che privati, che possono consistere anche mediante  concorso
per  titoli  al  quale  possono  partecipare agli alunni delle scuole
secondarie superiori che,  a  causa  della  mancanza  nel  comune  di
residenza  del  tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino
nella necessita' di stabilirsi nel  comune  ove  ha  sede  la  scuola
frequentata.
   3.  I  comuni  emanano  disposizioni per il conferimento dei posti
gratuiti  e  semigratutiti  dei  contributi  in  danaro  e   per   lo
svolgimento del relativo concorso.
   4. Nel determinare i criteri di valutazione di titoli deve tenersi
conto  del  merito  scolastico  e  delle  condizioni economiche delle
famiglie degli alunni.
   5. I criteri di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche  per
l'assegnazione  dei  posti  presso  i  convitti nazionali, educandati
femminili e convitti ammessi  a  scuole  statali  aventi  sede  nella
Regione.