Art. 9.
                          Mense scolastiche
 
   1. Il servizio di mensa deve essere attuato  per  gli  alunni  che
frequentano   le   scuole   materne   ad  orario  completo  e  quelle
dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione  del  tempo
pieno o del tempo prolungato. Il servizio del tempo pieno o del tempo
prolungato.  Il  servizio  puo'  essere  attuato anche per gli alunni
delle scuole che svolgono attivita' scolastiche per le quali  l'oraio
si protrae alle ore pomeridiane.
   2.  Per  gli  alunni  delle  scuole secondarie superiori si terra'
anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella  propria
abitazione,  in  relazione  alla  distanza ed agli orari dei mezzi di
trasporto che possono essere utilizzati.
   3. Il comune puo' gestire il servizio  o  direttamente,  anche  in
forma  consorziale,  o  mediante  convezione con il comune sede della
scuola frequentata dai  propri  alunni,  o  mediante  convezione  che
affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio.
   4.  L'intervento viene effetuato con il concorso finalizzato delle
famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.
   5. Della  mensa  scolastica  puo'  usufruire  anche  il  personale
preposto  all'assistenza  e  sorveglianza degli alunni durante il suo
svolgimento, perche' concorra al costo del servizio.
   6. Il servizio  mensa  puo'  essere  effettuato  anche  con  forme
sostituive  purche'  idonee ad assicurare la frequenza alle attivita'
didattiche.