Art. 10. Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale 1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine dei procedimenti previsti per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle stesse. 2. Per le medesime finalita' le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita debbono essere corredate da un attestato di conformita' urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilascio dai componenti uffici comunali, o da dichiarazione sostitutiva. 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita puo' essere rilasciata dai comuni soltanto in conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilita' e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento, nonche' del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica.