Art. 10.
                Correlazione tra concessione edilizia
                    ed autorizzazione commerciale
 
  1.  Il  rilascio  delle  concessioni edilizie per le medie e grandi
strutture di vendita avviene, in raccordo  con  quanto  previsto  nei
regolamenti  edilizi  relativamente  alla  disciplina per il rilascio
delle  stesse,  non  oltre  sessanta  giorni   dal   rilascio   delle
autorizzazioni   amministrative   al   commercio,   al   termine  dei
procedimenti previsti per l'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e
l'ampliamento della superficie delle stesse.
  2.  Per  le  medesime finalita' le istanze volte all'ottenimento di
autorizzazioni per le medie o grandi  strutture  di  vendita  debbono
essere  corredate  da  un  attestato di conformita' urbanistica delle
aree e dei locali indicati, rilascio dai componenti uffici  comunali,
o da dichiarazione sostitutiva.
  3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento
e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita puo' essere
rilasciata  dai  comuni  soltanto  in  conformita'  agli strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica  e  urbanistica  e  previa
verifica  delle  condizioni  di  compatibilita'  e delle dotazioni di
standards urbanistici  in  relazione  alla  tipologia  dell'esercizio
insediato  o  risultante dall'ampliamento, nonche' del rispetto della
normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica.