Art. 21 
 
Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del decreto  del  Presidente
             del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 
 
  1. Alle fondazioni ex IPAB riconosciute di natura giuridica privata
ai sensi del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si applicano  le  disposizioni
del presente Capo.