Art. 8 
 
                      Uso non corretto del logo 
 
  1. I comuni, nell'esercizio della funzione di cui all'art. 13 della
legge regionale n. 57/2013, verificano che i  circoli  e  i  pubblici
esercizi che utilizzano il logo rispettino gli impegni assunti con il
disciplinare di cui all'art. 7. 
  2. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi
con vincita in denaro, il comune provvede immediatamente a  rimuovere
la  vetrofania  o  qualsiasi  altro  supporto  materiale  in  cui  e'
riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio  regionale  competente,
che  provvede  alla  cancellazione  del  locale  dall'elenco  di  cui
all'art. 6 comma 2. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 11 marzo 2015 
 
                                ROSSI