Art. 8 Uso non corretto del logo 1. I comuni, nell'esercizio della funzione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 57/2013, verificano che i circoli e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli impegni assunti con il disciplinare di cui all'art. 7. 2. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui e' riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall'elenco di cui all'art. 6 comma 2. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 11 marzo 2015 ROSSI