Art. 14 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il  sessantesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione e si applica alle istanze presentate a far  data  dal  giorno
dell'entrata in vigore stessa. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 16 maggio 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).