Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica alle istanze presentate a far data dal giorno dell'entrata in vigore stessa. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 16 maggio 2016 CHIAMPARINO (Omissis).