Art. 10 
 
                 Organismo tecnicamente accreditante 
 
  1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio
2015, n. 32, l'OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui  all'art.
9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse  e  opera
nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza  e  terzieta'
nei confronti della regione e nei confronti delle strutture pubbliche
e private oggetto di valutazione. 
  2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle  strutture
sanitarie e sociosanitarie l'OTA si avvale di personale del SSR e dei
comuni iscritto nell'elenco regionale dei tecnici verificatori di cui
al comma 4, lettera b). 
  3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni  per
l'impiego del personale di cui al comma 2. 
  4. A.Li.Sa. definisce: 
    a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonche' le modalita'
di formazione degli stessi; 
    b) le modalita' per la  costituzione  dell'elenco  regionale  dei
tecnici verificatori; 
    c) i criteri, l'entita' e le modalita' di versamento ad  A.Li.Sa.
dell'onere posto a carico dei soggetti che richiedono il  rilascio  e
il rinnovo dell'accreditamento, in relazione alla  tipologia  e  alla
complessita' delle strutture.