Art. 8 
 
       Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 
                          e sociosanitarie 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo n.  502/1992
e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   l'accreditamento
istituzionale  e'  il  processo  attraverso  il  quale  le  strutture
autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto
idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie e  sociosanitarie  per
conto del Servizio sanitario regionale (SSR). 
  2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per
il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate  al
di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13. 
  3. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione ed e'
subordinato al possesso degli ulteriori requisiti  di  accreditamento
definiti  dalle   disposizioni   nazionali   e   regionali,   nonche'
all'adozione di sistemi  di  miglioramento  continuo  della  qualita'
delle  prestazioni  erogate  e  di   monitoraggio   della   qualita',
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 
  4. Le strutture accreditate garantiscono il  rispetto  delle  norme
sull'incompatibilita' da parte del personale sanitario operante nelle
strutture stesse. 
  5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d'indirizzo in materia  di
miglioramento della qualita' delle prestazioni.