Art. 9 
 
              Processo di accreditamento istituzionale 
 
  1. Per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e'  costituito
presso A.Li.Sa. l'Organismo tecnicamente accreditante  (OTA)  di  cui
all'art. 10. 
  2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b), c),  d),  e),  f)  e  g),  presentano  domanda  di
accreditamento istituzionale all'OTA operante presso A.Li.Sa.. 
  3. L'OTA provvede all'accertamento della sussistenza dei  requisiti
per l'accreditamento  disciplinati  dalle  disposizioni  nazionali  e
regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla  Regione  gli
esiti dell'istruttoria effettuata entro il termine di  centocinquanta
giorni dal ricevimento della domanda. 
  4.   La   Regione   nei   trenta   giorni    successivi    rilascia
l'accreditamento istituzionale o rigetta l'istanza. 
  5.  Nei  casi  di  cui  all'art.  5,  comma   7,   l'accreditamento
istituzionale puo' avere a oggetto singole  attivita'  autorizzate  o
singole strutture autorizzate. 
  6. In caso di provvedimento negativo, l'interessato,  entro  trenta
giorni dalla comunicazione, puo' presentare domanda di  riesame  alla
Regione che provvede nei sessanta giorni successivi  alla  richiesta,
sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall'OTA. 
  7. L'accreditamento delle strutture sanitarie e  sociosanitarie  ha
validita'  quinquennale  dalla  data  del  rilascio  e  puo'   essere
rinnovato, su  richiesta  dell'interessato  presentata  entro  l'anno
antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento  di  rinnovo
si   applicano   le   disposizioni   previste   per    il    rilascio
dell'accreditamento. 
  8. Nel corso del quinquennio di  validita'  dell'accreditamento  la
struttura  e'  tenuta  ad  autocertificare  annualmente  all'OTA   il
mantenimento dei requisiti di  accreditamento.  L'OTA  puo'  svolgere
verifiche intermedie.