Art. 10 
 
                    Decorrenza del trasferimento 
 
  1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e  delle  risorse
finanziarie decorre dal 1° luglio 2017. 
  2. Il personale delle province  e  della  Citta'  metropolitana  di
Genova che svolge le attivita' relative all'esercizio delle  funzioni
di gestione della rete di misura della qualita' dell'aria  da  almeno
tre anni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'
trasferito, nei limiti delle risorse  finanziarie  disponibili,  alla
Regione e ad ARPAL per lo svolgimento dei servizi e  delle  attivita'
relative alle funzioni attribuite ai sensi del Capo  I  del  presente
Titolo. 
  3. Il personale trasferito continua a operare nella sede  dell'Ente
di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio,  fino  alla
definizione dei rapporti tra gli enti interessati  sul  trasferimento
dei beni e delle risorse strumentali. 
  4. Gli uffici della Provincia e  della  Citta'  metropolitana  sono
tenuti ad  assicurare  l'accesso  agli  atti  e  ogni  collaborazione
richiesta.