Art. 9 
 
                               Accordi 
 
  1. Il trasferimento di risorse umane,  beni,  risorse  finanziarie,
strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e  passivi  connessi
all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino di cui al Capo I del
presente  Titolo  e'  effettuato  tramite  accordi   tra   gli   enti
interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile
2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni  conferite  alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province e sulle unioni  e  fusioni
di  comuni))  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  delle
disposizioni del presente Capo.