Art. 9 Accordi 1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino di cui al Capo I del presente Titolo e' effettuato tramite accordi tra gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni e delle disposizioni del presente Capo.