Art. 27 Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione 1. La struttura regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19, commi 1 e 6, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il nulla osta di cui all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 e la deliberazione della Giunta regionale di classificazione dall'opera medesima, unitamente alla documentazione di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b),e) ed f). 2. La struttura regionale entro il termine di cui al comma 2 ha la facolta' di chiedere chiarimenti o integrazioni; in tal caso il procedimento e' sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.