Art. 27 
 
          Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche 
     e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione 
 
  1.  La  struttura  regionale,  entro  quarantacinque   giorni   dal
ricevimento della documentazione di cui all'art. 19,  commi  1  e  6,
trasmette  alla  struttura  regionale  competente   in   materia   di
patrimonio, il nulla osta di cui all'art. 6 della legge regionale  n.
77/2004 e la deliberazione della Giunta regionale di  classificazione
dall'opera medesima, unitamente alla documentazione di  cui  all'art.
19, comma 1, lettere a), b),e) ed f). 
  2. La struttura regionale entro il termine di cui al comma 2 ha  la
facolta' di chiedere chiarimenti  o  integrazioni;  in  tal  caso  il
procedimento e' sospeso  sino  alla  ricezione  della  documentazione
richiesta.