Art. 29 Acquisizione al demanio regionale 1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacita' di laminazione dei corsi d'acqua stessi, qualora sia accertata la funzionalita' idraulica dei beni da parte della struttura regionale. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprieta' di terzi in relazione ai quali e' stata accertata la funzionalita' idraulica da parte della struttura regionale, possono essere acquisiti al demanio regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volonta' di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione, previa verifica della regolarita' urbanistico-edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio ai sensi del «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R.