Art. 29 
 
                  Acquisizione al demanio regionale 
 
  1. La Regione promuove l'acquisizione al  demanio  regionale  delle
aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi  funzione  di
espansione  delle  piene,  o  finalizzate  alla  conservazione  e  al
ripristino della capacita' di laminazione dei corsi  d'acqua  stessi,
qualora sia accertata la funzionalita' idraulica dei  beni  da  parte
della struttura regionale. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile,
ai fini  del  contenimento  della  spesa,  di  semplificazione  e  di
snellezza operativa, i beni  di  intestata  proprieta'  di  terzi  in
relazione ai quali e' stata accertata la funzionalita'  idraulica  da
parte della struttura regionale, possono essere acquisiti al  demanio
regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volonta' di
cedere gratuitamente i beni medesimi alla  Regione,  previa  verifica
della  regolarita'   urbanistico-edilizia   e   paesaggistica   delle
eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione  degli  atti
di trasferimento provvede  il  dirigente  della  struttura  regionale
competente in materia di patrimonio  ai  sensi  del  «Regolamento  di
attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale  della  Toscana»),  approvato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 23  novembre  2005,  n.
61/R.