Art. 16 Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 50 del decreto legislativo 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore all'8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensita' di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 50 del decreto legislativo 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensita' di manodopera per l'inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.