Art. 16 
 
 Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  50   del   decreto
legislativo 50/2016, sulle clausole sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale  impiegato,  la  Regione,  gli
enti dipendenti,  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni  e
servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici,  riservano  una
percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore  all'8
per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi  ai
servizi  strumentali   ad   alta   intensita'   di   manodopera   per
l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola  sociale  per  la
tutela dei soggetti  svantaggiati,  mediante  specifica  segnalazione
nell'ambito del procedimento di programmazione. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  50   del   decreto
legislativo 50/2016, sulle clausole sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,  gli  enti  locali,
singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli  acquisti
di beni e servizi di  cui  alla  normativa  sui  contratti  pubblici,
possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo  degli
affidamenti relativi ai servizi strumentali  ad  alta  intensita'  di
manodopera per l'inserimento  negli  atti  di  gara  idonea  clausola
sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.