Art. 17 
 
    Utilizzo dei beni pubblici per finalita' di utilita' sociale 
 
  1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e  gli  enti  del
servizio sanitario regionale possono  concedere  l'utilizzo  di  beni
mobili e  immobili,  nel  rispetto  delle  procedure  previste  dalla
normativa regionale, in conformita'  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  117/2017,  in  favore  di  cooperative  sociali  e  loro
consorzi per finalita' di utilita' sociale, anche sulla base  di  una
proposta per l'utilizzo sociale di uno specifico bene  presentata  da
parte delle stesse cooperative e i loro consorzi. 
  2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche  di
servizi alla persona possono concedere l'utilizzo di  beni  mobili  e
immobili, in conformita' al decreto legislativo 117/2017  e  in  base
alle  disposizioni  dei  rispettivi   ordinamenti,   in   favore   di
cooperative  sociali  e  loro  consorzi  per  finalita'  di  utilita'
sociale, anche sulla base di una proposta per l'utilizzo  sociale  di
uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative  e  i
loro consorzi. 
  3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche  per
le proposte nelle quali  intervengono  anche  altri  enti  del  terzo
settore, autonomie funzionali e operatori privati, a  condizione  che
il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o  un  consorzio
di cooperative sociali.