Art. 17 Utilizzo dei beni pubblici per finalita' di utilita' sociale 1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere l'utilizzo di beni mobili e immobili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalita' di utilita' sociale, anche sulla base di una proposta per l'utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi. 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono concedere l'utilizzo di beni mobili e immobili, in conformita' al decreto legislativo 117/2017 e in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalita' di utilita' sociale, anche sulla base di una proposta per l'utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi. 3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche per le proposte nelle quali intervengono anche altri enti del terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, a condizione che il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali.