Art. 10 
 
                  Settori merceologici di attivita' 
 
  1.  Ai  sensi  della  presente   legge   l'attivita'   commerciale,
all'ingrosso e al dettaglio, puo' essere esercitata  con  riferimento
ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 
  2.  I  soggetti  titolari   di   autorizzazione   per   l'esercizio
dell'attivita' di vendita  dei  prodotti  appartenenti  alle  tabelle
merceologiche  di  cui  all'allegato  5  del  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4  agosto  1988,  n.
375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971,  n.  426,  sulla
disciplina del commercio), e all'art. 2 del regolamento adottato  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente  modificazioni  al
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento
di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.  426,  sulla  disciplina
del commercio), hanno titolo a porre  in  vendita  tutti  i  prodotti
relativi al  settore  merceologico  corrispondente,  fatto  salvo  il
rispetto  dei  requisiti  igienico-sanitari,  e   ad   ottenere   che
l'autorizzazione  sia  modificata  d'ufficio  con  l'indicazione  del
settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle
speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9  del
decreto  ministeriale  industria  n.  375/1988,  nonche'  di   quelle
riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di
cui all'art. 1  del  reg.  min.  adottato  con  decreto  ministeriale
industria n. 561/1996. 
  3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto  di
distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui  all'art.  1
del  reg.  min.  adottato  con  decreto  ministeriale  industria   n.
561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i  prodotti  relativi
al settore merceologico alimentare e non alimentare. La  vendita  dei
prodotti relativi al settore merceologico alimentare  e'  subordinata
al possesso anche dei requisiti di cui all'art. 12 e al rispetto  dei
requisiti igienico-sanitari.