Art. 10 Settori merceologici di attivita' 1. Ai sensi della presente legge l'attivita' commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, puo' essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'art. 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale industria n. 375/1988, nonche' di quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'art. 1 del reg. min. adottato con decreto ministeriale industria n. 561/1996. 3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui all'art. 1 del reg. min. adottato con decreto ministeriale industria n. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e' subordinata al possesso anche dei requisiti di cui all'art. 12 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.