Art. 9 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attivita' commerciale come definita dall'art. 1, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio); c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 42; d) alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); e) alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), limitatamente alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purche' i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purche' i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato; h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'art. 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); k) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; l) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale; m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'; n) alle attivita' di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali; o) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972); p) alle mostre ed esposizioni di opere d'arte effettuate in gallerie e simili, non finalizzate alla vendita e non inserite nell'ambito degli eventi di cui alla lettera l).