Art. 9 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  all'attivita'
commerciale come definita dall'art. 1, comma 2. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: 
    a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i  comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora  vendano
esclusivamente   prodotti   farmaceutici,   specialita'   medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; 
    b) ai titolari di  rivendite  di  generi  di  monopolio,  qualora
vendano esclusivamente generi di  monopolio  di  cui  alla  legge  22
dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica   14   ottobre   1958,   n.   1074
(Approvazione del regolamento di esecuzione, della legge 22  dicembre
1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi  di  distribuzione  e
vendita dei generi di monopolio); 
    c) agli imprenditori  agricoli  che  esercitano  la  vendita  dei
propri prodotti ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n.  228  (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo
che per le  disposizioni  relative  alla  concessione  dei  posteggi,
nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di  vendita
di cui all'art. 42; 
    d) alle attivita' disciplinate dalla legge  regionale  23  giugno
2003, n.  30  (Disciplina  delle  attivita'  agrituristiche  e  delle
fattorie didattiche in Toscana); 
    e) alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 20  dicembre
2016,  n.  86  (Testo  unico  del   sistema   turistico   regionale),
limitatamente  alle  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate,
ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; 
    f) alle imprese artigiane annotate  nella  sezione  speciale  del
registro delle imprese ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22
ottobre  2008,  n.  53   (Norme   in   materia   di   artigianato   e
semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  a  carico  delle
imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei
locali di produzione o nei  locali  a  questi  adiacenti,  purche'  i
locali di vendita non superino  le  dimensioni  di  un  esercizio  di
vicinato, oppure per la fornitura al committente dei  beni  necessari
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; 
    g) agli industriali, per la vendita nei locali  di  produzione  o
nei locali a questi adiacenti dei beni da essi  prodotti,  purche'  i
locali di vendita non superino  le  dimensioni  di  un  esercizio  di
vicinato; 
    h) ai pescatori e  alle  cooperative  di  pescatori,  nonche'  ai
cacciatori,  singoli  o  associati,  che  vendano  al  pubblico,   al
dettaglio,  i  prodotti   ittici   e   la   cacciagione   provenienti
esclusivamente dall'esercizio della loro attivita'  e  a  coloro  che
esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e  legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari; 
    i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere  d'arte,
nonche' dell'ingegno a carattere creativo come individuate  dall'art.
2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni  di  natura
scientifica  o  informativa,  realizzate  anche   mediante   supporto
informatico; 
    j) alla vendita dei  beni  del  fallimento  effettuata  ai  sensi
dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa); 
    k) all'attivita' di vendita  effettuata  durante  il  periodo  di
svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di  prodotti,  nei
confronti dei visitatori, purche'  riguardi  le  sole  merci  oggetto
delle  manifestazioni  e  non  si  protragga  oltre  il  periodo   di
svolgimento delle manifestazioni stesse; 
    l) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate
nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente  ai
prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale; 
    m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali  partecipano  lo  Stato  o  enti   territoriali   che   vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti  l'oggetto
della loro attivita'; 
    n)  alle  attivita'   di   somministrazione   svolte   in   forma
completamente gratuita, come assaggio di alimenti e  bevande  a  fini
promozionali; 
    o) alle esposizioni  universali  disciplinate  dalla  Convenzione
sulle esposizioni internazionali firmata  a  Parigi  il  22  novembre
1928,  come  da  ultimo  modificata  dal  protocollo   internazionale
ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n.  314  (Ratifica  ed
esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata
a  Parigi  il  22   novembre   1928,   concernente   le   esposizioni
internazionali, con allegati,  aperto  alla  firma  a  Parigi  il  30
novembre 1972); 
    p) alle mostre ed  esposizioni  di  opere  d'arte  effettuate  in
gallerie e simili,  non  finalizzate  alla  vendita  e  non  inserite
nell'ambito degli eventi di cui alla lettera l).