Art. 7 Spazi di aggregazione giovanili 1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarieta' tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socioculturale, le opportunita' strutturate e spontanee di incontro tra le persone e gli spazi di libera aggregazione tra giovani. 2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attivita' educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuita' e liberta' di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia. 3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili anche di provenienza statale ed europea, favorisce: a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di proprieta' regionale in disuso con caratteristiche idonee nonche' gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche; b) i progetti diretti a stimolare le capacita' creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialita' giovanile, quali fattori aggreganti economico - sociali.