Art. 7 
 
                   Spazi di aggregazione giovanili 
 
  1. Al fine di contribuire a creare coesione  sociale,  solidarieta'
tra i giovani e tra le  diverse  generazioni,  la  Regione  promuove,
tenendo  conto   del   contesto   socioculturale,   le   opportunita'
strutturate e spontanee di incontro tra le persone  e  gli  spazi  di
libera aggregazione tra giovani. 
  2. La Regione riconosce il  valore  sociale  dei  beni  pubblici  e
comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di  incontro  e
di co-working e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni
di  scambio  di  esperienze  e  competenze  attraverso  processi   di
cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di  attivita'
educative,   artistiche,   culturali,    sportive,    ricreative    e
multiculturali, attuate senza fini di lucro, con  caratteristiche  di
continuita'  e  liberta'  di  partecipazione,  senza  discriminazione
alcuna,  prevedendo  anche  una  diversa  utilizzazione  di   edifici
pubblici,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia   di
edilizia. 
  3. Per conseguire gli obiettivi di cui  al  comma  1,  la  Regione,
nell'ambito delle risorse disponibili anche di provenienza statale ed
europea, favorisce: 
    a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di
proprieta' regionale in disuso con caratteristiche idonee nonche' gli
interventi di  ristrutturazione  funzionale  degli  spazi  di  libero
incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche; 
    b) i progetti diretti  a  stimolare  le  capacita'  creative  dei
giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare
anche l'artigianato tradizionale  e  l'imprenditorialita'  giovanile,
quali fattori aggreganti economico - sociali.