Art. 15 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le spese che riguardano una o piu'  prestazioni
elencate al Capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda. 
  2. L'ufficio provinciale per il diritto allo  studio  universitario
esamina le dichiarazioni nella domanda, nonche'  i  preventivi  e  le
note riguardanti le  motivazioni  allegati  alla  domanda  e  decide,
eventualmente  dopo  un  colloquio  personale  con   lo   studente/la
studentessa, se e' data la necessita' dei rimborsi richiesti  per  il
raggiungimento del titolo accademico ambito. 
  3. Le spese indicate  nella  domanda  possono  essere  ammesse  per
intero od in parte, oppure non essere ammesse.