Art. 15 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese che riguardano una o piu' prestazioni elencate al Capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda. 2. L'ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonche' i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se e' data la necessita' dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito. 3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero od in parte, oppure non essere ammesse.