Art. 11 
 
          Rinnovo del parco veicoli di proprieta' pubblica 
 
  1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli  di  proprieta'
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera  b),  attraverso
la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al  50
per cento della spesa ammissibile, nella  misura  massima  di  15.000
euro a veicolo per: 
    a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi  di  fabbrica  e
immatricolati in Valle d'Aosta; 
    b)  l'acquisto  di  veicoli  a  bassa  emissione  usati,  purche'
acquistati presso concessionarie. 
  2. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli  di  proprieta'
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera  b),  attraverso
la concessione di contributi a fondo perduto, pari, al massimo, al 35
per cento del valore contrattuale dei primi tre anni  del  contratto,
per un importo non superiore a  euro  6.000,  per  il  leasing  e  il
noleggio a lungo termine di veicoli a bassa  emissione  immatricolati
sul territorio nazionale. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con
propria   deliberazione,   definisce   le   categorie   di    veicolo
incentivabili e i criteri per la modulazione  dei  contributi,  sulla
base delle emissioni di CO2, prevedendo maggiori contributi  in  caso
di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle
classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.