Art. 11 Rinnovo del parco veicoli di proprieta' pubblica 1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 15.000 euro a veicolo per: a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta; b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purche' acquistati presso concessionarie. 2. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000, per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi, sulla base delle emissioni di CO2, prevedendo maggiori contributi in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.