Art. 12 
 
                 Esenzione dal pagamento della tassa 
               automobilistica per i veicoli elettrici 
 
  1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal  1'  gennaio  2019,
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori
tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche). 
  2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli  di  cui  al
comma 1, anche nel caso di passaggio  di  proprieta'  nel  territorio
della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia
autonoma, l'esenzione opera  limitatamente  al  periodo  residuo  che
intercorre tra la data  di  ingresso  nel  territorio  regionale  del
veicolo e il termine dell'ultima annualita' esente.