Art. 12 Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici 1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1' gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). 2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprieta' nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualita' esente.