Art. 13 
 
                   Iniziative ammesse a contributo 
 
  1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di  leasing
e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate
a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le iniziative di acquisto  dei  beni
di cui all'articolo 9 sono ammesse a contributo  solo  qualora  siano
avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  2. I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma  1,
lettere a) e b), e all'articolo  11,  comma  1,  non  possono  essere
alienati per  un  periodo  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data  di
concessione del beneficio economico. 
  3. Il contratto di leasing  o  di  noleggio  a  lungo  termine  dei
veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c), e all'articolo 11, comma 2, non puo' avere una durata inferiore a
tre anni.