Art. 13 Iniziative ammesse a contributo 1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di leasing e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le iniziative di acquisto dei beni di cui all'articolo 9 sono ammesse a contributo solo qualora siano avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del beneficio economico. 3. Il contratto di leasing o di noleggio a lungo termine dei veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 11, comma 2, non puo' avere una durata inferiore a tre anni.