Art. 14 Presentazione delle domande 1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui al presente capo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilita', la completezza e la regolarita'. 2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del dirigente della struttura competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti. In ogni caso, non sono ammissibili domande dirette all'ottenimento di contributi per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di un bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione di un contributo, a qualsiasi titolo, relativo alla medesima tipologia di bene. 3. La deliberazione di cui al comma 2 puo' stabilire scadenze periodiche per la presentazione delle domande di contributo, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili in base alla tipologia dei contributi, nonche' i parametri di selezione utili alla formazione di eventuali graduatorie. 4. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla verifica della completezza e della regolarita' della documentazione di spesa esibita dal beneficiario; in ogni caso, detta documentazione non puo' essere anteriore a un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo. 5. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, la struttura competente puo' effettuare appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.