Art. 14 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le domande dirette all'ottenimento  dei  contributi  di  cui  al
presente capo sono presentate alla struttura regionale competente  in
materia di risparmio  energetico,  di  seguito  denominata  struttura
competente, che ne verifica l'ammissibilita',  la  completezza  e  la
regolarita'. 
  2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili,  con  provvedimento  del   dirigente   della   struttura
competente, sulla base dei criteri approvati dalla  Giunta  regionale
con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari
competenti. In  ogni  caso,  non  sono  ammissibili  domande  dirette
all'ottenimento  di  contributi  per  l'acquisto,  il  leasing  o  il
noleggio a lungo termine di un bene di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettere b), c), d) ed e), qualora non siano trascorsi almeno tre anni
dalla data di concessione  di  un  contributo,  a  qualsiasi  titolo,
relativo alla medesima tipologia di bene. 
  3. La deliberazione di cui  al  comma  2  puo'  stabilire  scadenze
periodiche per la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  la
ripartizione delle  risorse  finanziarie  disponibili  in  base  alla
tipologia dei contributi, nonche' i parametri di selezione utili alla
formazione di eventuali graduatorie. 
  4. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla  verifica  della
completezza e della regolarita' della documentazione di spesa esibita
dal beneficiario; in ogni caso, detta documentazione non puo'  essere
anteriore a un anno decorrente  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di contributo. 
  5. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per  la
concessione dei contributi, la struttura competente  puo'  effettuare
appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.