Art. 15 
 
                               Revoca 
 
  1. La revoca dei  contributi  e'  disposta  con  provvedimento  del
dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di
cui all'articolo 13, commi 2  e  3,  e  nel  caso  in  cui  impedisca
volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo
e', inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7,  comma
4, il soggetto esercente attivita'  economica  cessi  di  operare  in
Valle d'Aosta, con proprie unita' locali,  nei  tre  anni  successivi
alla data di concessione del contributo. 
  2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di  restituire  alla
Regione l'importo del beneficio economico entro sessanta giorni dalla
relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dalla data di erogazione del medesimo.