Art. 15 Revoca 1. La revoca dei contributi e' disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo e', inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, il soggetto esercente attivita' economica cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unita' locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo. 2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'importo del beneficio economico entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del medesimo.