Art. 7 Beneficiari 1. La Regione promuove la mobilita' sostenibile attraverso la concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo: a) i soggetti privati; b) gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali. 3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse abbiano maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione della domanda. 4. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano soggetti esercenti attivita' economica, sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. In tal caso, i predetti contributi sono concessi e liquidati solo qualora gli stessi operino in Valle d'Aosta, con proprie unita' locali, alla data della presentazione della domanda.