Art. 7 
 
                             Beneficiari 
 
  1. La Regione  promuove  la  mobilita'  sostenibile  attraverso  la
concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a
bassa emissione e la realizzazione di reti  infrastrutturali  per  la
ricarica di veicoli elettrici. 
  2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo: 
    a) i soggetti privati; 
    b) gli enti locali e loro forme associative,  gli  enti  pubblici
non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali. 
  3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in  cui  i  beneficiari
siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le  stesse  abbiano
maturato almeno due anni di residenza,  anche  non  consecutivi,  nel
territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione
della domanda. 
  4. I contributi di cui al comma 1, nel caso in  cui  i  beneficiari
siano soggetti esercenti attivita' economica, sono concessi ai  sensi
e nei limiti della normativa europea vigente in materia di  aiuti  in
regime de minimis. In tal caso, i predetti contributi sono concessi e
liquidati solo qualora gli  stessi  operino  in  Valle  d'Aosta,  con
proprie unita' locali, alla data della presentazione della domanda.