Art. 9 
 
           Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata 
             assistita e per la micromobilita' elettrica 
 
  1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi  a
fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli
per la micromobilita' elettrica. 
  2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi
pari  al  massimo  rispettivamente,  al  50  per  cento  della  spesa
ammissibile, nella misura massima di 700 euro,  per  ogni  veicolo  a
pedalata assistita nuovo di fabbrica, e al 50 per cento  della  spesa
ammissibile, nella misura massima  di  300  euro,  per  ogni  veicolo
destinato alla micromobilita' elettrica nuovo di fabbrica.