Art. 9 Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilita' elettrica 1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli per la micromobilita' elettrica. 2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari al massimo rispettivamente, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 700 euro, per ogni veicolo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, e al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 300 euro, per ogni veicolo destinato alla micromobilita' elettrica nuovo di fabbrica.