Art. 108 Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione 1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione urbana ed edilizia. 2. Gli interventi di riqualificazione disciplinati da questa sezione non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli insediamenti storici anche di carattere sparso.