Art. 108 
 
       Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione 
 
  1. Per conseguire obiettivi di  riqualificazione  e  valorizzazione
dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo,  di
rigenerazione del tessuto insediativo consolidato  e  del  patrimonio
edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale  ed
energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione  urbana
ed edilizia. 
  2.  Gli  interventi  di  riqualificazione  disciplinati  da  questa
sezione non possono essere eseguiti su immobili  vincolati  ai  sensi
del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli
insediamenti storici anche di carattere sparso.