Art. 21. Abrogazione di norme 1. La legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) e' abrogata. 2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport) e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) e' abrogato. 4. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-loco") e' abrogato.