Art. 21.
                        Abrogazione di norme
    1.  La  legge  regionale  7  marzo  1995,  n.  10  (norme  per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) e' abrogata.
    2.  Il  comma  5  dell'art.  12 della legge regionale 25 febbraio
2000, n. 13 (norme in materia di sport) e' abrogato.
    3. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n.
7  (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione
e  commercializzazione  turistica - abrogazione delle leggi regionali
5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35
e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) e'
abrogato.
    4.  L'art.  3  della  legge  regionale  2 settembre  1981,  n. 27
(istituzione  dell'albo  regionale  delle associazioni "Pro-loco") e'
abrogato.