Art. 16. D e r o g h e 1. Nei casi previsti dall'Art. 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) 852/2004 e dall'Art. 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) 853/2004, al fine di ottenere l'adozione di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti stessi, ed in particolare i requisiti generali di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 ed i requisiti specifici di cui all'allegato III del regolamento (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per il tramite della Regione che esprime il proprio parere, una domanda corredata da: a) una breve descrizione dei requisiti per i quali intendono richiedere la deroga; b) una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati; c) qualsiasi altra informazione utile. 2. Qualora la deroga sia richiesta in relazione a prodotti tradizionali, ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) 852/2004 e dell'Art. 10, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono chiedere in particolare l'adattamento dei seguenti requisiti: a) requisiti ambientali dei locali necessari a conferire ai prodotti caratteristiche specifiche, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettere da a) ad e) del regolamento (CE) 852/2004; b) requisiti relativi al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettera f) e capitolo V, paragrafo I del regolamento (CE) 852/2004. 3. Nel caso di cui al comma 2, gli operatori garantiscono in ogni caso la pulizia e la disinfezione dei locali e degli utensili con modalita' e frequenza adeguate ad assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene degli alimenti.