Art. 18.
                  Informatizzazione delle procedure
    1.  Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui
presente  regolamento,  nonche' modalita' omogenee di svolgimento dei
rapporti   tra  comuni  e  aziende  U.S.L.  su  tutto  il  territorio
regionale, la trasmissione tra comuni, aziende U.S.L. e Regione delle
domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali
richieste  di integrazione, nonche' dei pareri e dei provvedimenti di
cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, puo'
avvenire  tramite  il sistema regionale di cooperazione applicativa e
la piattaforma rete degli sportelli unici delle attivita' produttive.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 1° agosto 2006
                      Il vicepresidente: Gelli
(Omissis)