Art. 18. Informatizzazione delle procedure 1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonche' modalita' omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende U.S.L. su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende U.S.L. e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonche' dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, puo' avvenire tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attivita' produttive. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 1° agosto 2006 Il vicepresidente: Gelli (Omissis)