Art. 18.
               Modificazioni e integrazioni all'art. 3

   1.  Al  comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, e'
aggiunto il seguente periodo:
    «Tale  ambito  e'  prevalentemente edificato, contiene interventi
con  carattere  di  unitarieta', organicita' e riconoscibilita' ed ha
dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche
o private.».
   2.  La  lettera b) del comma 2, dell'art. 3, della legge regionale
n. 13/1997, e' sostituita dalla seguente:
    «b)  centri  storici  minori  o  insediamenti  di  valore storico
culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27; ».
   3.  Il  comma 3, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, e'
sostituito dal seguente:
    «3.   Il  programma  urbano  complesso  prevede  la  rimozione  o
l'attenuazione  delle  cause  che  sono  all'origine  dei fenomeni di
degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:
     a)  il  recupero  o  la  costruzione  di  edifici  con  funzioni
residenziali  per  una  quota  non  inferiore  al trenta per cento in
termini  di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli
interventi;
     b)  la  realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un
importo  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del finanziamento
pubblico;
     c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e
delle   associazioni  che  li  rappresentano  nella  definizione  del
programma  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  del  disagio
sociale, della sicurezza, delle attivita' di natura socio-sanitaria e
culturale;
     d)  azioni  funzionali  allo  sviluppo  ed  alla  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali,  compresa  la  gestione di servizi
culturali;
     e)  eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre
aree  purche'  necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilita',   l'accessibilita'   e  il  soddisfacimento  di  dotazioni
territoriali   e  funzionali  minime  ovvero  dove  sono  localizzati
incrementi  premiali  dei  diritti  edificatori in applicazione delle
relative normative.».