Art. 18. Modificazioni e integrazioni all'art. 3 1. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, e' aggiunto il seguente periodo: «Tale ambito e' prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarieta', organicita' e riconoscibilita' ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.». 2. La lettera b) del comma 2, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, e' sostituita dalla seguente: «b) centri storici minori o insediamenti di valore storico culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27; ». 3. Il comma 3, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, e' sostituito dal seguente: «3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l'attenuazione delle cause che sono all'origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende: a) il recupero o la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli interventi; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico; c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attivita' di natura socio-sanitaria e culturale; d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attivita' economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali; e) eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre aree purche' necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilita', l'accessibilita' e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative.».