Art. 19.
                       Integrazione all'art. 4

   1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1997
sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis.  Nella  formazione  dei  programmi  urbani  complessi che
riguardano  i  centri storici, nonche' gli ambiti di rivitalizzazione
prioritaria delimitati dal comune, si applica la disciplina regionale
vigente  in  materia.  I  comuni  obbligati alla redazione del quadro
strategico  di valorizzazione dei centri storici, lo trasmettono alla
Regione  contestualmente  alla  presentazione  di  piani, programmi e
progetti     comprendenti     interventi     di     rivitalizzazione,
riqualificazione  e  valorizzazione dei centri storici e degli ambiti
di   rivitalizzazione   prioritaria   di   cui   viene  richiesto  il
finanziamento.
    4-ter.  Il  comune, nei casi in cui proceda alla formazione di un
programma  urbano  complesso,  e'  tenuto  ad  integrare il programma
preliminare  di cui al comma 3 con un'apposita relazione indicante le
finalita'   del  programma,  con  particolare  riferimento  a  quelle
previste  dalla legge regionale in materia di centri storici, nonche'
l'elenco   degli   interventi   e   delle   azioni  previsti  per  la
rivitalizzazione,  valorizzazione e riqualificazione degli stessi. La
relazione  dovra'  rappresentare  le  condizioni di degrado edilizio,
socio-economico e urbanistico ambientale, di cui all'art. 3, comma 1,
sulla base di appositi indicatori definiti dalla giunta regionale.».