Art. 19. Integrazione all'art. 4 1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1997 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nella formazione dei programmi urbani complessi che riguardano i centri storici, nonche' gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dal comune, si applica la disciplina regionale vigente in materia. I comuni obbligati alla redazione del quadro strategico di valorizzazione dei centri storici, lo trasmettono alla Regione contestualmente alla presentazione di piani, programmi e progetti comprendenti interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici e degli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui viene richiesto il finanziamento. 4-ter. Il comune, nei casi in cui proceda alla formazione di un programma urbano complesso, e' tenuto ad integrare il programma preliminare di cui al comma 3 con un'apposita relazione indicante le finalita' del programma, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge regionale in materia di centri storici, nonche' l'elenco degli interventi e delle azioni previsti per la rivitalizzazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi. La relazione dovra' rappresentare le condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico ambientale, di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di appositi indicatori definiti dalla giunta regionale.».