Art. 20. Revisione dei limiti di accettabilita' e dei volumi di scarico e di spandimento 1. La Giunta Regionale, in funzione dello stato di qualita' dei corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stessi nonche' dello stato di attuazione del P.R.Q.A. e' autorizzata: a) alla revisione dei limiti di accettabilita' di cui agli Allegati 1, 2, 3 alla presente legge; b) alla revisione delle delimitazioni delle aree obiettivo e delle priorita' di cui alle tabelle 1 e 2 del P.R.Q.A.; c) alla revisione dei volumi di scarico e di spandimento sul terreno di cui ai Capi II e IlI della presente legge.