Art. 20.
                 Revisione dei limiti di accettabilita'
               e dei volumi di scarico e di spandimento
 
   1.  La  Giunta  Regionale, in funzione dello stato di qualita' dei
corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stessi  nonche'  dello
stato di attuazione del P.R.Q.A. e' autorizzata:
     a)  alla  revisione  dei  limiti  di  accettabilita' di cui agli
Allegati 1, 2, 3 alla presente legge;
     b)  alla  revisione  delle  delimitazioni delle aree obiettivo e
delle priorita' di cui alle tabelle 1 e 2 del P.R.Q.A.;
     c)  alla  revisione  dei  volumi di scarico e di spandimento sul
terreno di cui ai Capi II e IlI della presente legge.