Art. 23. Studi, ricerche e borse di studio 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e del raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A. qualora si rendano necessari particolari studi e ricerche, la Giunta Regionale affida incarichi e consulenze ai sensi delle norme in materia e puo' istituire borse di studio, previa emanazione di appositi bandi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 26 marzo 1990 BELTRAMI ------- (Omissis).