Art. 23.
                   Studi, ricerche e borse di studio
 
   1.   Ai   fini   dell'attuazione   della   presente  legge  e  del
raggiungimento  degli  obiettivi  del  P.R.Q.A.  qualora  si  rendano
necessari  particolari  studi  e ricerche, la Giunta Regionale affida
incarichi e consulenze  ai  sensi  delle  norme  in  materia  e  puo'
istituire borse di studio, previa emanazione di appositi bandi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 26 marzo 1990
 
                               BELTRAMI
 
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   (Omissis).