Art. 13.
                         Ripartizione fondi
 
   1.  I  fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi
degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi
in base ai seguenti parametri:
     a) il 50 per cento in  proporzione  alla  somma  asseganta  allo
stesso titolo nell'anno precedente;
     b)  il  18  per  cento in proporzione diretta ai frequentanti le
scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale;
     c) il 9 per cento in  proporzione  diretta  ai  frequentanti  le
scuole materne ubicate nel territorio comunale;
     d)  il  10 per cento in proporzione alla superficie territoriale
di ciascun comune;
     e) il 5  per  cento  in  proporzione  diretta  al  rapporto  tra
popolazione  totale residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei
urbani, case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune;
     f) il 5  per  cento  in  proporzione  diretta  al  rapporto  tra
popolazione  residente  in  eta'  10-19  anni  e  totale  popolazione
residente;
     g) 3 per cento in  proporzione  diretta  alle  fasce  di  utenza
disagiate   presenti   sul   territorio  comunale  e  risultanti  dal
rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6.
   2.  La  ripartizione  e la conseguente assegnazione delle somme di
cui al precedente comma, e' disposta  dalla  Giunta  regionale  sulla
base  degli  ultimi dati ISTAT disponibili ed opera sull'85 per cento
dei fondi trasferiti dallo Stato.
   3. Il restante 15 per cento dei fondi e' utilizzato per:
     a) compensare  eventuali  differenze  negative,  conseguenti  al
riparto   di   cui   al   precedente  secondo  comma,  rispetto  alle
corrispondenti  somme  assegnate   allo   stesso   titolo   nell'anno
precedente;
     b) finanziare gli interventi di cui al succesivo art. 25.
   4.  Alla compensazione di cui alla lettera c) del precedente terzo
comma,  provvede  la  Giunta   regionale   contestualmente   con   il
provvedimento  di  riparto  e di assegnazione di cui al secondo comma
del presente articolo.
   5. La somma spettante a ciascun comune e' arrotondata  alle  1.000
lire.