Art. 14.
                       Iscrizione in bilancio
 
   1.  I comuni, per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto
allo studio agli stessi attribuite, sono autorizzati ad iscrivere  in
bilancio, per l'esercizio successivo, la somma assegnata nell'anno in
corso ai sensi del precedente art. 13.