Art. 11.
       Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione
 
  1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di  loro  competenza  e
secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri
per  la  programmazione  di  cui all'art. 1 comma 2, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano  di  appositi
piani o provvedimenti contenenti:
   a)  i  criteri  per  il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di  vendita,  da  indicare  previa  analisi  ricognitiva  e
valutazione della rete distributiva comunale, nonche' il termine, non
superiore  ad  un  anno  entro  il quale l'esercizio commerciale deve
essere  attivato,  decorso  il   quale   l'autorizzazione   s'intende
decaduta;
   b)  gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale
nei centri storici.
  2. In caso di inerzia da  parte  dei  comuni  nell'esercizio  delle
funzioni  di  programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva,
ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo  n.  114/1998,
adottando   le   norme   necessarie,   che  restano  in  vigore  fino
all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.
  3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, i comuni possono inibere o sospendere, per un periodo definito
o  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  dall'art. 10, comma 1
lettera c), del decreto legislativo n. 114/1998,  gli  effetti  della
comunicazione   all'apertura  degli  esercizi  di  vicinato,  con  un
provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte
di esso, la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
   a)  esistenza  di  aree   urbane   non   idonee   all'insediamento
commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
   b)   esecuzione   di   programmi   comunali  di  valorizzazione  e
qualificazione della rete commerciale diretti alla  realizzazione  di
infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
   c)  esigenze  di  tutela di specifiche aree localizzate nei centri
storici,  o  di  edifici  di  interesse   storico,   archeologico   e
ambientale.
  4.  L'ultimo  periodo  della  lettera  a)  dell'art.  3 della legge
regionale 25 agosto 1987, n. 26, e' sostituito con il  seguente:  "la
spesa  ammissibile  alle  predette agevolazioni non puo' superare per
singolo intervento, la somma di  lire  1  miliardo",  ai  fini  delle
agevolazioni  sono  altresi'  compresi  gli  interventi  promossi dai
comuni relativi alla valorizzazione commerciale  delle  aree  urbane,
alla  tutela  dei  centri  storici, allo sviluppo dei centri di minor
consistenza demografica e alla programmazione del commercio  su  aree
pubbliche,  sulla  base  delle  indicazioni contenute nella normativa
regionale di attuazione degli articoli 6 e 28 del decreto legislativo
n. 114 del 1998 e in conformita'  agli  indirizzi  e  alle  direttive
regionali di urbanistica commerciale.
  5.  La lettera b) dell'art. 3 delle legge regionale 25 agosto 1987,
n. 26, e' sostituita con la seguente:
   "b) elaborazione da parte dei comuni dei piani per  l'insediamento
delle  medie  strutture di vendita previsti dalla normativa regionale
di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  114/1998  e
di  studi  di  fattibilita'  per  gli  interventi  di  valorizzazione
commerciale delle aree urbane, dei centri storici  e  dei  centri  di
minor  consistenza  demografica  di  cui  alla  precedente lettera a)
dell'articolo 3; l'importo relativo  agli  elaborati  suddetti  sara'
assistito  da un contributo in conto capitale nella misura del 50 per
cento se trattasi di piani o studi di  fattibilita'  riferiti  ad  un
solo  comune  o  del  100  per  cento se trattasi di piani o studi di
fattibilita' a scala sovracomunale e comprendenti almeno  tre  comuni
ricadenti nelle aree o nelle sub-aree sovracomunali individuate dalla
predetta normativa regionale".