Art. 11. Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione 1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1 comma 2, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale, nonche' il termine, non superiore ad un anno entro il quale l'esercizio commerciale deve essere attivato, decorso il quale l'autorizzazione s'intende decaduta; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici. 2. In caso di inerzia da parte dei comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono inibere o sospendere, per un periodo definito o comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi; b) esecuzione di programmi comunali di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori; c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale. 4. L'ultimo periodo della lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, e' sostituito con il seguente: "la spesa ammissibile alle predette agevolazioni non puo' superare per singolo intervento, la somma di lire 1 miliardo", ai fini delle agevolazioni sono altresi' compresi gli interventi promossi dai comuni relativi alla valorizzazione commerciale delle aree urbane, alla tutela dei centri storici, allo sviluppo dei centri di minor consistenza demografica e alla programmazione del commercio su aree pubbliche, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa regionale di attuazione degli articoli 6 e 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e in conformita' agli indirizzi e alle direttive regionali di urbanistica commerciale. 5. La lettera b) dell'art. 3 delle legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, e' sostituita con la seguente: "b) elaborazione da parte dei comuni dei piani per l'insediamento delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e di studi di fattibilita' per gli interventi di valorizzazione commerciale delle aree urbane, dei centri storici e dei centri di minor consistenza demografica di cui alla precedente lettera a) dell'articolo 3; l'importo relativo agli elaborati suddetti sara' assistito da un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilita' riferiti ad un solo comune o del 100 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilita' a scala sovracomunale e comprendenti almeno tre comuni ricadenti nelle aree o nelle sub-aree sovracomunali individuate dalla predetta normativa regionale".