Art. 12. Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane 1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attivita' commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali. 2. I comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. 3. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di salvaguardia della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita' commerciale e urbana. 4. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato d'iniziativa del comune mediante la concertazione fra i diversi, soggetti pubblici e privati interessati che ne facciano richiesta. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991, nonche' gli esercenti attivita' di artigianaio di servizio e di valori storico e tradizionale operanti all'interno dell'area individuata dal comune. Nell'elaborazione del progetto il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme delle attivita' economiche in essa presenti. 5. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere: a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani; b) il riuso di contenitori utilizzabili per l'insediamento di nuove attivita' o per la riqualificazione di quelle esistenti; c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato intesi come aggregazione di singoli esercizi di vicinato che usufruiscono di servizi e spazi in comune; d) l'attuazione di azioni di promozione. 6. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte. 7. Il comune, sulla base del progetto, puo': a) incentivare la riqualificazione delle, attivita' economiche esistenti o la loro concentrazione o accorpamento; b) vietare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da attivita' commerciale, artigianale o di pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione dell'attivita'. 8. Nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e del comma 3 del presente articolo, la sospensione o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, nei termini indicati dal predetto art. 11, e' disposta sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano anche in relazione agli obiettivi ed alla tempistica dei progetti di cui al presente articolo. 9. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione, di cui al presente articolo, ai fini della concessione dei contributi previsti all'art. 3, lett. b), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 e promuove il coordinamento con l'attuazione degli interventi previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare un'interrelazione fra le diverse forme di finanziamento.