Art. 12.
      Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane
 
  1.  Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono
le aree riconosciute tali dai comuni  ai  fini  degli  interventi  di
promozione   e  programmazione  delle  attivita'  commerciali  o,  in
mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.
  2. I comuni approvano progetti  di  valorizzazione  commerciale  di
aree  urbane  al  fine  di promuovere il rilancio e la qualificazione
dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di  servizio
consolidate.
  3.  Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le
aree urbane nelle quali sussistono  problemi  di  salvaguardia  della
rete  commerciale  tradizionale  e  di  valorizzazione dell'attivita'
commerciale e urbana.
  4.  Il  progetto  di  valorizzazione   commerciale   e'   elaborato
d'iniziativa  del  comune  mediante  la  concertazione fra i diversi,
soggetti pubblici e privati interessati che  ne  facciano  richiesta.
Sono  soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio,
sia in sede fissa che  su  aree  pubbliche,  compresi  gli  esercenti
attivita'  di  somministrazione  al pubblico di alimenti e bevande di
cui alla legge  n.  287/1991,  nonche'  gli  esercenti  attivita'  di
artigianaio  di  servizio e di valori storico e tradizionale operanti
all'interno dell'area individuata dal comune.  Nell'elaborazione  del
progetto  il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area,
la progettualita' privata e l'efficacia degli strumenti  normativi  e
finanziari  in  atto,  al  fine  del  rilancio e della qualificazione
dell'area stessa e dell'insieme delle attivita'  economiche  in  essa
presenti.
  5.   Il   progetto   di   valorizzazione   commerciale  prevede  la
realizzazione di opere infrastrutturali  e  di  arredo  urbano  o  di
rilevante riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:
   a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
   b)  il  riuso  di  contenitori  utilizzabili per l'insediamento di
nuove attivita' o per la riqualificazione di quelle esistenti;
   c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato intesi
come aggregazione di singoli esercizi di vicinato che usufruiscono di
servizi e spazi in comune;
   d) l'attuazione di azioni di promozione.
  6. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula  una
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte.
  7. Il comune, sulla base del progetto, puo':
   a)  incentivare  la  riqualificazione  delle, attivita' economiche
esistenti o la loro concentrazione o accorpamento;
   b) vietare  i  cambi  di  destinazione  d'uso  degli  immobili  da
attivita'  commerciale,  artigianale o di pubblico esercizio ad altri
usi che comportino la cessazione dell'attivita'.
  8. Nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 11,  comma
3  e  del  comma 3 del presente articolo, la sospensione o inibizione
degli effetti della  comunicazione  all'apertura  degli  esercizi  di
vicinato,  nei  termini  indicati  dal  predetto art. 11, e' disposta
sulla base  di  specifiche  valutazioni  circa  l'impatto  dei  nuovi
esercizi  sull'apparato  distributivo  e  sul tessuto urbano anche in
relazione agli obiettivi ed alla tempistica dei progetti  di  cui  al
presente articolo.
  9.  La  Regione  attribuisce  titolo  di  priorita' agli interventi
compresi nei progetti di valorizzazione, di cui al presente articolo,
ai fini della concessione dei contributi previsti all'art.  3,  lett.
b),  della  legge  regionale  25  agosto  1987,  n.  26 e promuove il
coordinamento  con  l'attuazione  degli  interventi previsti da altre
leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al  fine
di   assicurare   un'interrelazione   fra   le   diverse   forme   di
finanziamento.