Art. 13.
      Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico
                artistico, archeologico e ambientale
 
  1. I comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi
di immobili per i quali, in  relazione  al  particolare  e  specifico
pregio  storico,  artistico, archeologico o ambientale, sono previste
disposizioni  regolamentari  o  urbanistiche   di   salvaguardia   in
relazione  all'esercizio  di  attivita' commerciali, anche al fine di
rendere  compatibili  i   servizi   commerciali   con   le   funzioni
territoriali   in  ordine  alla  viabilita'  ed  alla  mobilita'  dei
consumatori e dell'arredo urbano.
  2. Ferme, restando le competenze statali in materia  di  tutela  di
beni  storici,  le  disposizioni di salvaguardia di cui al precedente
comma, possono riguardare:
   a)  l'esclusione  della  vendita   di   determinati   prodotti   o
merceologie;
   b)  le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine,
degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali,  nonche'
il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o
di modifica degli elementi preesistenti;
   c)  specifiche  deroghe,  nel  rispetto  della legge, ai requisiti
igienico-edilizi relativi alle attivita' commerciali ed  ai  pubblici
esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza;
   d)  specifici  divieti  di cambiamento di destinazione d'uso degli
immobili.
  3. I comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per
la ristrutturazione degli  esercizi  commerciali,  in  attuazione  di
quanto previsto nelle lettere b) e c) del precedente comma 2.