Art. 13. Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico artistico, archeologico e ambientale 1. I comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attivita' commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita' ed alla mobilita' dei consumatori e dell'arredo urbano. 2. Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare: a) l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie; b) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonche' il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti; c) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attivita' commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza; d) specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili. 3. I comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto previsto nelle lettere b) e c) del precedente comma 2.