Art. 15. Procedura per l'individuazione dei comuni turistici e delle citta' d'arte 1. Ai fini di quanto previsto nell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, presso l'assessorato al commercio della Regione e' tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle citta' d'arte nel quale sono iscritti, su indicazione dell'assessorato al turismo, i comuni e le citta' d'arte che rientrano nei parametri indicati nell'allegato B alla presente legge. 2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale, di cui al precedente comma 1, e' la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato B, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995. 3. I comuni possono proporre alla giunta regionale l'inserimento nell'elenco regionale, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonche' i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto indicato nel presente articolo e dei parametri contenuti nell'allegato B, con la consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale, della quale si da' conto nella richiesta di inserimento nell'elenco. 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla giunta regionale adeguata documentazione attestante l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato dal comune sulla base di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale. 5. Per l'individuazione di zone del territorio, il comune verifica la presenza in tali aree di un'adeguata densita' di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le citta' d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.