Art. 15.
         Procedura per l'individuazione dei comuni turistici
                        e delle citta' d'arte
 
  1.  Ai fini di quanto previsto nell'art. 12 del decreto legislativo
n. 114/1998, presso  l'assessorato  al  commercio  della  Regione  e'
tenuto  l'elenco  regionale  dei  comuni  ad economia prevalentemente
turistica  e  delle  citta'  d'arte  nel  quale  sono  iscritti,   su
indicazione  dell'assessorato al turismo, i comuni e le citta' d'arte
che rientrano nei parametri indicati nell'allegato  B  alla  presente
legge.
  2.  Condizione  per  l'inserimento nell'elenco regionale, di cui al
precedente comma 1, e' la sussistenza di  almeno  due  parametri  tra
quelli  riportati  nell'allegato  B,  ovvero la presenza di almeno un
sito di  interesse  artistico  individuato  dalla  Regione  ai  sensi
dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13
dicembre 1995.
  3. I comuni possono proporre alla  giunta  regionale  l'inserimento
nell'elenco  regionale,  indicando  le  zone  interessate  da  flussi
turistici, nonche' i periodi di maggiore  afflusso  turistico,  sulla
base  di  quanto  indicato  nel  presente  articolo  e  dei parametri
contenuti nell'allegato B, con la consultazione delle  organizzazioni
dei  consumatori,  delle  imprese  del  commercio e del turismo e dei
lavoratori maggiormente rappresentative  a  livello  comunale,  della
quale si da' conto nella richiesta di inserimento nell'elenco.
  4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 1
e  2,  i  comuni  potranno comunque avanzare richiesta di inserimento
nell'elenco, inoltrando alla giunta regionale adeguata documentazione
attestante l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione  degli
orari  adottato  dal  comune  sulla base di quanto previsto dall'art.
36,  comma  3,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  sentite  le
organizzazioni  dei  consumatori,  delle  imprese del commercio e del
turismo e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello
comunale.
  5.  Per l'individuazione di zone del territorio, il comune verifica
la presenza  in  tali  aree  di  un'adeguata  densita'  di  strutture
ricettive,  pubblici  esercizi  e  strutture  commerciali,  anche  di
vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche  in
relazione  a  limitati  periodi  dell'anno. Per le citta' d'arte tali
zone coincidono con le aree classificate dallo strumento  urbanistico
comunale come centro storico.