Art. 12 
 
                         Villaggi turistici 
 
  1. Sono villaggi  turistici  le  strutture  ricettive  che  offrono
ospitalita' in alloggi messi a disposizione dal gestore e  costituiti
dalle unita' abitative di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b)  e
c) inserite in piazzole. 
  2. Nei villaggi turistici e'  garantita  la  presenza  di  piazzole
destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per
cento del numero complessivo delle piazzole  stesse.  Nella  restante
quota di piazzole puo' essere consentita la destinazione a  campeggio
o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto  previsto  all'art.
13, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia,  del  30
per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.