Art. 14 
 
                   Norme di carattere urbanistico 
                  per villaggi turistici e campeggi 
 
  1.  Le  unita'  abitative  insediabili  nelle  strutture  ricettive
all'aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in: 
    a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di
prefabbricazione  ancorati  stabilmente  al   suolo   e   come   tali
concretanti volumi in senso edilizio  assentibili  nel  rispetto  dei
parametri  urbanistico  -  edilizi  contenuti  nella   strumentazione
urbanistica  vigente  e  collocati  in  piazzole  di  tipo  villaggio
turistico; 
    b) case  mobili,  aventi  le  caratteristiche  individuate  nelle
disposizioni attuative,  non  ancorate  al  suolo  in  modo  stabile,
contraddistinte da  meccanismi  di  rotazione  in  funzione  e  dalla
presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori
e rimovibili in ogni momento, installabili  nelle  piazzole  di  tipo
villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale; 
    c)  manufatti  realizzati  con  sistemi  di  prefabbricazione  in
materiali  vari,  aventi   le   caratteristiche   individuate   nelle
disposizioni attuative,  non  ancorati  al  suolo  in  modo  stabile,
contraddistinti   dalla   presenza   di   allacciamenti   alle   reti
tecnologiche meramente provvisori e  rimovibili  in  ogni  momento  e
collocati  nelle  piazzole  occupate  in  modo  stanziale,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3, o nelle piazzole di tipo villaggio turistico. 
  2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e  c),  non  sono
soggetti a titolo edilizio. 
  3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi e' soggetta al
rilascio  di  un  unitario  titolo  edilizio  avente  ad  oggetto  il
complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e
dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.