Art. 16 
 
                  Funzioni dei Consorzi di bonifica 
 
  1. Sui corsi d'acqua di  classe  2  i  Consorzi  di  bonifica  sono
delegati a svolgere le seguenti funzioni: 
    a) realizzano gli  interventi  di  manutenzione  dell'alveo,  gli
interventi di regimazione idraulica, gli interventi di  rinaturazione
e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'art. 20,  comma
1; 
    b)  attuano  gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria,  nonche'  di  realizzazione  di  nuove  opere  e   gli
interventi di manutenzione straordinaria dei bacini  di  laminazione,
di cui all'art. 31,  comma  1,  relativi  alle  opere  idrauliche  di
rilevanza subregionale; 
    c) svolgono i lavori d'urgenza; 
    d)  concorrono  ai  servizi  di   polizia   idraulica,   nonche',
nell'ambito del presidio territoriale idraulico  di  cui  al  sistema
regionale di allertamento integrato  ai  fini  di  protezione  civile
previsto dalla direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del 27 febbraio 2004, al servizio  di  piena  nei  tratti  dei  corsi
d'acqua individuati ai sensi dell'art. 14, comma  2,  lettera  b),  e
possono istituire il servizio di piena negli altri tratti. 
  2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le
seguenti funzioni: 
    a) individuano i corsi d'acqua mediante  la  cartografia  di  cui
all'art. 4, comma 2; 
    b) realizzano gli interventi di  manutenzione  e  di  regimazione
dell'alveo di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b); 
    c)  attuano  gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui  all'art.  31,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' gli interventi concernenti  gli
invasi di cui all'art. 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di
rilevanza consortile; 
    d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori  d'urgenza,
nonche' possono istituire il servizio di piena; 
    e) rilasciano l'autorizzazione idraulica. 
  3. Sui corsi d'acqua di  classe  5  i  Consorzi  di  bonifica  sono
delegati a svolgere le seguenti funzioni: 
    a) l'esecuzione degli interventi  di  manutenzione  straordinaria
dell'alveo,  di  regimazione  idraulica,  di   rinaturazione   e   di
regolazione idraulica, di cui all'art. 20, comma 1; 
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria,  nonche'  di  realizzazione  di  nuove  opere  e   gli
interventi di manutenzione straordinaria dei bacini  di  laminazione,
di cui all'art. 31,  comma  1,  relativi  alle  opere  idrauliche  di
rilevanza comunale con esclusione delle  difese  di  sponda  e  degli
argini. 
  4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni  di  estrazione
di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4  e  riscuotono
la  quota  di  competenza  dei  relativi  canoni  demaniali,  nonche'
trasmettono alla struttura regionale competente in materia di  difesa
del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6. 
  5.  I  Consorzi  di  bonifica  rilasciano  le   autorizzazioni   di
attingimento di acque superficiali a mezzo di  dispositivi  mobili  o
semifissi di cui all'art. 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe  2
e 4 e concorrono  all'implementazione  del  Catasto  regionale  delle
utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 40, comma 5. 
  6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare  gli  interventi
relativi agli argini costieri. 
  7. I Consorzi di bonifica possono  curare  la  progettazione  e  la
realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere
idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di  convenzioni
ai sensi dell'art. 15, comma 12. 
  8. I Consorzi di bonifica  concorrono  alla  classificazione  delle
opere  idrauliche  ai   sensi   dell'art.   5,   comma   5,   nonche'
all'implementazione del Catasto regionale delle  opere  idrauliche  e
idraulico-forestali,  trasmettendo  su  supporto  informatico,   alla
struttura regionale competente in materia di difesa del suolo,  entro
il primo trimestre di ogni anno, i  dati  relativi  alle  opere  che,
nell'anno precedente,  hanno  ottenuto  il  certificato  di  regolare
esecuzione o di collaudo. 
  9. I Consorzi di bonifica realizzano  gli  interventi  relativi  ai
corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti
nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a  tal  fine
trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 10.