Art. 16 Funzioni dei Consorzi di bonifica 1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni: a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'art. 20, comma 1; b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale; c) svolgono i lavori d'urgenza; d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonche', nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti. 2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni: a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'art. 4, comma 2; b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b); c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' gli interventi concernenti gli invasi di cui all'art. 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile; d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonche' possono istituire il servizio di piena; e) rilasciano l'autorizzazione idraulica. 3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni: a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'art. 20, comma 1; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini. 4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonche' trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6. 5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'art. 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 40, comma 5. 6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri. 7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15, comma 12. 8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 5, comma 5, nonche' all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 10.