Art. 24 Norme in materia di consorzi di bonifica 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320). 2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalita' di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.