Art. 24 
 
              Norme in materia di consorzi di bonifica 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4,  comma  3,  della  legge
regionale 11 giugno 2014, n.  13,  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2015, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1
- capitolo 147320). 
  2. Il conseguimento, da parte  dei  lavoratori  utilizzati  per  le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  dei  requisiti  per  l'accesso  ai
trattamenti pensionistici ne  determina  la  fuoriuscita  dal  bacino
delle garanzie occupazionali.